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Le profonde modifiche che saranno apportate al vigente quadro regolamentare dalla prossima entrata in vigore della direttiva CRDVI nonché le opportunità dal MOU del 2023 tra le rispettive autorità di mercato (FINMA, CONSOB, BANCA d’ITALIA) impongono un profondo ripensamento delle modalità operative e organizzative con cui gli intermediari finanziari elvetici potranno e dovranno approcciare il mercato italiano e gestire la clientela ivi residente.
La rigida posizione assunta dalle autorità fiscali italiane e dalla procura della repubblica in occasione degli accertamenti fiscali condotti negli ultimi anni, relativamente all’attività cross-border degli intermediari finanziari (principalmente) svizzeri con la clientela italiana e la sua potenziale idoneità a configurare una stabile organizzazione non dichiarata in territorio italiano (seppur ai soli fini tributari), con le ben note conseguenze (anche di tipo penale), rappresenta l’ulteriore variabile dalla quale non si può prescindere.
Aspetti regolamentari e questioni fiscali si intrecciano e sovrappongono, in un coacervo normativo e operativo in cui appare oggi difficile districarsi a causa delle molteplici incertezze interpretative tuttora esistenti e della mancanza di una business practice alla quale fare riferimento, data la novità delle questioni in oggetto.
In tale contesto, dunque la questione fondamentale è cosa fare e come poter operare nel mercato italiano e con la clientela ivi residente: si potrà continuare a fare affidamento sulle licenze bancarie esistenti, se e in quale misura sarà concretamente possibile l’operatività in reverse solicitation, quali requisiti organizzativi saranno concretamente richiesti all’eventuale branch italiana, quali funzioni potranno essere mantenute in svizzera e quali invece necessariamente allocate sulla branch italiana, quali sono le diverse implicazioni lato fiscale nei diversi assetti che potranno essere adottati, quale la rilevanza dei redditi generati dai portafogli clienti già esistenti, le implicazioni derivanti dalla costituzione di una branch sulle annualità pregresse non coperte da eventuali precedenti settlement.
Si tratta di questioni concrete e operative alle quali si cercherà di dare risposte e indicazioni sulla base degli elementi emersi e raccolti da Banca d’Italia, Consob e Agenzia delle Entrate in occasione delle interlocuzioni intervenute nel corso del 2024.
> Annualità post-settlement: rilevanza modello 231, riduzione attività cross-border e sviluppo in reverse solicitation
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> Allocazione funzioni branch vs headquarter: implicazioni IVA
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> Allocazione funzioni branch vs headquarter: obblighi sostituto imposta
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> Allocazione funzioni branch vs headquarter: implicazioni IT & reportistica (monitoraggio fiscale/ comunicazioni anagrafe IVA)
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